Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 27/06/1974 (Rv. 370144 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - ESTREMI.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - ESTREMI.*
Il partecipante alla comunione di un bene non puo estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti se non compie Atti idonei a mutare il titolo del suo possesso; ai fini dell'usucapione della cosa comune e sufficiente che il condomino, per tutto il tempo necessario ad usucapire, possieda l'intera cosa in modo esclusivo ed inconciliabile con il godimento comune della cosa stessa. (V 508'67, mass n 326452; 1385'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)