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Sez. 2, Sentenza n. 508 del 03/03/1967 (Rv. 326452 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - NON NECESSITA - POSSESSO ESCLUSIVO DELLA COSA COMUNE ANIMO DOMINI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326452-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - NON NECESSITA - POSSESSO ESCLUSIVO DELLA COSA COMUNE ANIMO DOMINI - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'usucapione della cosa comune da parte di un condomino, non e necessario che questi dimostri di aver compiuto un atto di interversione del possesso, essendo, invece, sufficiente che dimostri di aver posseduto per intero la cosa -animo domini- e in modo esclusivo, in maniera cioe da far venir meno il presupposto della destinazione della cosa medesima all'uso comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)