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Sez. 3, Sentenza n. 45060 del 06/11/2008 Cc. (dep. 04/12/2008) Rv. 241774 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Indagato alloglotta - Traduzione integrale anche nelle parti del provvedimento che riguardano indagati diversi - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241774-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di misure cautelari disposte nei confronti d'indagato alloglotta che non conosca la lingua italiana, il diritto all'assistenza linguistica previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. richiede che l'ordinanza cautelare sia tradotta nelle parti che lo riguardano direttamente, mentre è escluso un obbligo di traduzione per quelle parti dell'ordinanza relative ad altri indagati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)