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Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239693 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Obbligo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239693-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)