Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239693 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Obbligo - Condizioni - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)