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Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009 (Rv. 607268 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di una prova testimoniale - Deduzione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni - Onere di trascrizione integrale - Sussistenza - Onere di specificazione dei punti ritenuti decisivi - Sussistenza - Mancanza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607268-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)