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Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 (Rv. 598505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa o erronea valutazione di decisive risultanze processuali - Onere del ricorrente di specifica indicazione - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2007-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente ha, in parte, rivolto censure contro la sentenza di primo grado anziché contro quella di appello, oggetto dell'impugnazione, e, in parte, ha prospettato l'errore d'interpretazione del giudice di appello senza cogliere la "ratio decidendi" della sentenza di secondo grado e ha, altresì, sollecitato una diversa lettura delle risultanze documentali ad opera della corte di legittimità, senza riportare in modo puntuale ed esauriente il contenuto degli atti asseritamente male o insufficientemente valutati dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)