Sez. 3, Sentenza n. 2655 del 21/03/1994 (Rv. 485812 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n.392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - In genere | Ammissibilità - Condizioni - Mancata cessione o locazione dell'azienda - Sublocazione dell'immobile - Consenso del locatore - Necessità - Mancanza di un patto contrario - Ininfluenza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n.392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - In genere
Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina nello stesso modo il caso della sublocazione dell'immobile e quello della cessione del contratto di locazione stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del locatore, sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione purché venga, insieme, ceduta o locata l'azienda; conseguentemente, se l'azienda non viene ceduta o locata, il conduttore deve avere il consenso del locatore, sia nel caso in cui voglia sublocare l'immobile - sicché in deroga all'art. 1594 cod. civ., la mancanza di un patto contrario non consente più al conduttore l'esercizio della facoltà di sublocazione, occorrendo invece, per tale esercizio, il consenso del locatore - e sia nel caso in cui voglia cedere il contratto (come già prevede l'art. 1594 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)