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Sez. 6, Sentenza n. 1283 del 25/06/1999 Ud. (dep. 02/02/2000) Rv. 216826 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato ai fini della esclusione del reato previsto dall'art. 570 cod. pen. - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216826-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la Semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità per il voto di cui all'art. 570 cod. pen., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)