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Sez. 6, Sentenza n. 10085 del 15/02/2005 Ud. (dep. 15/03/2005) Rv. 231453 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Impossibilità di adempiere - Onere di allegazione a carico dell'interessato - Sussistenza - Mera documentazione dello stato di disoccupazione - Idoneità ad escludere la rilevanza dell'omissione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231453-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)