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Sez. 2, Sentenza n. 23827 del 21/12/2012 (Rv. 624798 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE | Natura interpretativa di una disposizione normativa, anche comunitaria - Requisiti ed effetti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624798-01

FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE

La natura interpretativa di una disposizione normativa, comportando una deroga al principio della irretroattività della legge, nel senso di determinare l'applicazione della nuova disposizione anche al passato, principio senz'altro valido anche nel diritto comunitario, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra. (Nella specie, la S.C., respingendo la proposta di impugnazione, non ha ravvisato, nell'art. 24 del Reg. CEE n. 479 del 29 aprile 2008, il carattere di norma interpretativa dell'art. 19 del Reg. CEE 17.5.1999, n. 1493, in tema di organizzazione comune del mercato vinicolo, mancando, nel primo, entrambi i descritti requisiti).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493 art. 19, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2008 num. 479 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)