Sez. 2, Sentenza n. 11250 del 14/11/1997 (Rv. 509868 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI | Atto di alienazione di un fabbricato con riserva di proprietà del lastrico di copertura e del relativo "ius inaedificandi" in favore dell'alienante - Trascrizione - Onere - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Inopponibilità dell'atto ai terzi - Condizioni.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI
Il negozio con il quale il costruttore di uno stabile, nell'alienare la costruzione, riservi a sè il diritto di proprietà del lastrico di copertura e il relativo "ius inaedificandi", essendo finalizzato ad incidere sul regime dominicale della "res" e, in particolare, su diritti considerati dall'ordinamento inerenti al bene immobile oggetto della convenzione negoziale (e, pertanto, in assenza di contrario titolo, appartenenti al proprietario - o ai proprietari - dell'immobile medesimo), è soggetto a trascrizione, ai sensi del disposto dell'art. 2645 cod. civ., la cui mancanza, a mente del combinato disposto degli artt. 2644 e 2645 cod. civ., rende detto negozio inopponibile ai terzi e, in particolare, ai successori del primo acquirente dell'edificio, qualora, di tale riserva di proprietà, non venga fatta menzione nei successivi negozi traslativi stipulati in loro favore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2645, Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)