Sez. 2, Sentenza n. 1983 del 21/03/1983 (Rv. 426834 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE - BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - RICONOSCIMENTO NEGOZIALE DI PROPRIETÀ COMUNE - MUTAMENTO DELLA PRECEDENTE TITOLARITÀ DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - TRASCRIZIONE DEL NEGOZIO SUDDETTO - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE - BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - RICONOSCIMENTO NEGOZIALE DI PROPRIETÀ COMUNE - MUTAMENTO DELLA PRECEDENTE TITOLARITÀ DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - TRASCRIZIONE DEL NEGOZIO SUDDETTO - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Il negozio, con il quale si "riconosca" di proprietà comune una porzione immobiliare, in effetti di proprietà esclusiva di uno soltanto dei contraenti, implica un mutamento della precedente titolarità del diritto dominicale, e, come tale, è soggetto a trascrizione, a norma degli artt. 2643-2645 cod. civ.. detto negozio, pertanto, in difetto di trascrizione, spiega effetti solo fra le parti, e non anche nei confronti del terzo avente causa di quel proprietario esclusivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2645
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)