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Sez. 5, Sentenza n. 8372 del 20/06/2001 (Rv. 547588 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico - Indici e coefficienti presuntivi di reddito indicati dai redditometri emanati "ex" legge n. 413 del 1991 - Applicabilità agli anni anteriori - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547588-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 413 del 1991, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare deve ritenersi insita nell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)