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Sez. 5, Sentenza n. 14161 del 24/09/2003 (Rv. 567117 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico - Indici e coefficienti presuntivi di reddito fissati dai redditometri emanati ex legge n. 413 del 1991 - Natura - Applicabilità agli anni anteriori - Legittimità - Contribuente - Reddito diverso e inferiore - Dimostrazione - Onere.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567117-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare deve ritenersi insita nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Grava sul contribuente che contesti l'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)