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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22334 del 15/10/2020 (Rv. 659248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Provvedimenti del giudice - Azione di accertamento della nullità - Presupposti - Abnormità o inesistenza giuridica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659248-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE

L'azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di indennizzo ex art. 79 l.fall. a seguito del recesso dall'affitto di azienda, escluso dal giudice delegato con un atto viziato perché assunto senza prima sentire l'interessato, ma non abnorme e, dunque, insuscettibile di censura a seguito della mancata tempestiva impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)