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Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 15/07/2003 (Rv. 565074 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Intero edificio appartenente al comune locatore - Opere eseguite in una unità immobiliare condotta in locazione in violazione delle distanze rispetto ad altra unità, condotta in locazione da diverso conduttore - Autorizzazione del comune locatore - Portata - Rimedi avverso la diminuzione della pienezza del godimento - Molestia di diritto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565074-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA

L'autorizzazione concessa dall'unico proprietario dell'intero edificio ad uno dei conduttori di realizzare nell'unità immobiliare locata opere in contrasto con le norme sulle distanze rispetto alle altre unità immobiliari delle quali l'edificio sia composto, costituisce manifestazione di volontà intesa alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, alla quale, pertanto, i conduttori di dette unità immobiliari, che tale decisione del locatore ritengano incidere sulla pienezza del loro diritto personale di godimento, quale costituito con il contratto di locazione, possono reagire ai sensi del primo comma dell'art. 1585 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)