Sez. 2, Sentenza n. 4998 del 05/06/1997 (Rv. 504946 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Conduttore - Opere eseguite sull' appartamento, rimasto nel possesso dell' I.A.C.P., a carico di altro appartamento - Cessione in proprietà senza eliminazione delle predette opere - Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Configurabilità - Violazione di regolamento e delle norme condominiali prima del trasferimento in proprietà - Insussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
Se il conduttore di un appartamento, assegnatogli in locazione dall' I.A.C.P. - che perciò ne rimane possessore fino alla cessione di esso in proprietà- vi esegue opere idonee a costituire una servitù a carico di altro appartamento, e all' atto del trasferimento in proprietà ai rispettivi conduttori l' I.A.C.P. li lascia nello stato di fatto in cui si trovano, è configurabile la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.), mentre d' altro canto, finché non avviene il suddetto trasferimento in proprietà, non vi è costituzione di condominio e perciò non è configurabile né una violazione del regolamento di esso, né del decoro dell' edificio, ai sensi dell' art. 1120 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 13, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 15, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)