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Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015 (Rv. 635565 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635565-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 35, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/03/2000 num. 264 art. 13, DM Grazia e Giustizia 01/12/2001, Legge 02/12/1991 num. 399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)