Sez. 2 - , Sentenza n. 22519 del 24/09/2018 (Rv. 650369 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Legge 02/12/1991 num. 399, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 35, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/03/2000 num. 264 art. 13, DM Grazia e Giustizia 01/12/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)