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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31318 del 24/10/2022 (Rv. 666072 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso per cassazione - Istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3 c.p.c. - Effetti - Caducazione del decreto presidenziale di estinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666072-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. produce "ipso facto" la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta; ne consegue che, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale e resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull'estinzione del giudizio, sia sulle spese.

Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)