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Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014 (Rv. 632160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Estinzione del processo disposta per legge - Decreto ex art. 391, primo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)