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Sez. 3, Sentenza n. 20122 del 18/09/2009 (Rv. 609438 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Omesso esperimento del tentativo di conciliazione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609438-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

Il provvedimento col quale il giudice, preso atto della indisponibilità di una delle parti a sottoporsi all'interrogatorio libero ed al tentativo di conciliazione, disponga procedersi oltre all'istruzione del giudizio, non è causa di nullità del procedimento, ma costituisce anzi adempimento di un preciso dovere del magistrato, al quale è inibito adottare decisioni che comportino l'inutile allungamento dei tempi del processo, eccezion fatta per l'ipotesi in cui tali decisioni si traducano in un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)