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Sez. L, Sentenza n. 6815 del 05/05/2003 (Rv. 562650 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Mancato espletamento del libero interrogatorio e del tentativo di conciliazione - Nullità - Configurabilità - Esclusione. Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562650-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti, pur configurando un adempimento obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, essendo attribuito al potere discrezionale del giudice del merito di valutarne la indispensabilità e la sua potenziale utilità al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la inutilità del libero interrogatorio, in quanto la controversia concerneva esclusivamente questioni di diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)