Sez. L, Sentenza n. 572 del 30/01/1989 (Rv. 461670 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA EX ART. 2119, PRIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICAZIONE ANALITICA AL CONTRATTO DI AGENZIA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA EX ART. 2119, PRIMO COMMA, COD. CIV. - APPLICAZIONE ANALITICA AL CONTRATTO DI AGENZIA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma primo cod. civ., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile in via analogica - con conseguente esclusione dello Obbligo del pre-avviso previsto dall'art. 1750 cod. civ. - anche al contratto di Agenzia. Pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, indipendentemente dall'esistenza o meno di un danno attuale, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (V 4138/87, mass n 452910; (V 6700/83, mass n 431423).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)