Sez. L, Sentenza n. 6700 del 11/11/1983 (Rv. 431423 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Ai fini dell'accertamento della sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ., la quale presuppone la radicale compromissione dell'elemento della fiducia che deve intercorrere fra le parti del rapporto di lavoro, è necessario valutare l'infrazione del lavoratore, nella sua portata oggettiva e soggettiva, alla stregua di un criterio di proporzionalità per cui il licenziamento in tronco si riveli - fra le varie applicabili - come l'unica sanzione adeguata alla infrazione ed idonea a tutelare l'interesse dell'impresa. Detta valutazione è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 4632/80, mass n 408451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)