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Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 25/03/2002 (Rv. 553245 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Cose oggetto di contratto di trasporto - Sottrazione del carico - Azione risarcitoria contro il vettore - Legittimazione in surrogazione dell'assicuratore - Richiesta di riconsegna delle cose al vettore da parte del destinatario - assicurato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553245-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario - assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario - assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà - per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)