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Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 11/02/2010 (Rv. 611325 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Cose oggetto di contratto di trasporto - Sottrazione del carico - Azione risarcitoria contro il vettore - Legittimazione in surrogazione dell'assicuratore - Richiesta di riconsegna delle cose al vettore da parte del destinatario quale assicurato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611325-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, una volta identificato il titolare dell'interesse assicurato, avente diritto all'indennità, è legittimo l'esercizio della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dello stesso, trasferendosi nella sua sfera giuridica tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con l'effetto che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore per il risarcimento dei danni dovuti alla sottrazione del carico anche quando il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo tale facoltà, per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede alcun termine finale, essere esercitata dall'assicuratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)