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Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 27/07/1973 (Rv. 365455 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - RISCOSSIONE DEL CANONE RELATIVO AL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365455-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - RISCOSSIONE DEL CANONE RELATIVO AL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*

La riscossione della pigione relativa ad una mensilita successiva alla scadenza del contratto di locazione non comporta manifestazione tacita - da parte del locatore che abbia tempestivamente intimato disdetta - di una volonta favorevole alla rinnovazione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)