Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 22/02/1985 (Rv. 439576 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - DISDETTA DEL LOCATORE - PERSISTENTE OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A PERIODI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA E SUA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - AZIONE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - PROPOSIZIONE TARDIVA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - DISDETTA DEL LOCATORE - PERSISTENTE OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A PERIODI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA E SUA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - AZIONE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - PROPOSIZIONE TARDIVA - IRRILEVANZA.*
La rinnovazione tacita del contratto di locazione - una volta che il locatore abbia manifestato la volontà contraria con la disdetta - non può desumersi dal pagamento e dall'accettazione delle pigioni relative a mensilità successive alla scadenza, essendo siffatto pagamento correlato all'Obbligo del conduttore, in mora nella riconsegna della cosa locata, di corrispondere alla controparte il corrispettivo convenuto (art. 1591 cod. civ.); né dal ritardo del locatore a promuovere l'Azione per il rilascio dell'immobile, non essendo tale comportamento di significato univoco e tale da dimostrare la volontà di rinnovare il contratto. (Conf 4149/83, mass n 429100; (Conf 2216/73, mass n 365455; (Conf 155/67, mass n 325861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)