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Sez. 3, Sentenza n. 10008 del 08/03/1976 Ud. (dep. 11/10/1976) Rv. 134550 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - NULLITA - SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI GIUDICI DOPO IL DEPOSITO - NULLITA - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA.*
Stato
decisa il 1976-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134550-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - NULLITA - SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI GIUDICI DOPO IL DEPOSITO - NULLITA - ESCLUSIONE - MERA IRREGOLARITA.*

La sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei componenti del collegio giudicante dopo il deposito della stessa costituisce una mera irregolarita che non produce nullita dell'atto a norma dell'art 475 n 5 cod proc pen che tale sanzione contempla per la mancata e non per la tardiva sottoscrizione dei giudici, la quale consente sempre la riferibilita della sentenza al collegio che l'ha deliberata ed in ogni caso esplica Azione sanante dell'iniziale difetto formale dell'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)