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Sez. 1, Sentenza n. 164 del 23/01/1964 (Rv. 300216 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - RISCOSSIONE DI DIRITTI DOGANALI - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1964-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300216-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - RISCOSSIONE DI DIRITTI DOGANALI - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Il procedimento coattivo per la riscossione delle imposte, da parte degli uffici finanziari previsto nella legge del registro ed esteso da leggi speciali ad altre imposte, tra cui quella per la riscossione dei diritti doganali (art. 24 legge 25 settembre 1940 n. 1424) e integrato dalle norme riflettenti il procedimento di espropriazione mobiliare e immobiliare, contenute nel tu 14 aprile 1910 n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali, applicabile alla riscossione delle tasse sugli affari (art 31 del citato tu). L'ingiunzione e l'atto formale che da corso al procedimentò il contenuto e l'effetto dell'ingiunzione e di determinare e notificare all'obbligato il debito d'imposta, e, cioe, l'ingiunzione costituisce ad un tempo l'atto formale di accertamento dell'imposta e l'atto col quale si inizia il procedimento coattivo per la sua riscossione, contro cui (art. 145 legge del registro 30 dicembre 1923 n. 3269) il contribuente puo reclamare in via amministrativa o proporre immediata opposizione giudiziaria. In particolare, il debitore dell'imposta, cui e notificata l'ingiunzione, qualora contesti la fondatezza della pretesa della finanza, puo proporre, nei termini previsti dalle Disposizioni di legge, opposizione dinanzi al giudice ordinario, con atto da notificarsi all'ufficio che ha emesso l'ingiunzione, chiedendo, in via di Azione, la dichiarazione di illegittimita della pretesa amministrativa. In materia di riscossione dei diritti doganali, il termine perentorio entro il quale puo farsi opposizione e stabilito in giorni quindici dalla notificazione della ingiunzione, dall'art. 24 della legge doganale, n. 1424 del 1940. L'inutile decorso del detto termine, per Mancanza di opposizione, preclude al contribuente la possibilita di contestare la pretesa tributaria, per effetto della decadenza in cui egli e incorso. L'accertamento tributario contenuto nell'ingiunzione diventa quindi definitivo per il decorso del termine perentorio e la Mancanza di opposizione.*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)