Sez. 2, Sentenza n. 1184 del 05/04/1976 (Rv. 379873 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'espletamento della consulenza tecnica esula dai poteri dispositivi delle parti, rientrando essa, quanto all'opportunita o alla necessita di disporla, nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione non e percio censurabile in Cassazione. (Conf 1836/73, mass n 364835; (Conf 3357/72, mass n 361189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)