Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 28/04/1977 (Rv. 385338 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA - RINUNCIA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA - RINUNCIA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Poiche la nomina di un consulente tecnico rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, la circostanza che una parte abbia rinunciato in primo grado ad una propria istanza di consulenza non osta a che questa possa essere disposta in grado di appello, ancorche su sollecitazione della parte medesima. (V 1184/76, mass n 379873; (V 507/75, mass n 373807).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)