Sez. 3, Sentenza n. 5501 del 09/09/1986 (Rv. 448027 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - CONTROVERSIA CONCERNENTE LA RINNOVAZIONE TACITA INSTAURATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 399 DEL 1984 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - CONTROVERSIA CONCERNENTE LA RINNOVAZIONE TACITA INSTAURATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 399 DEL 1984 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONDIZIONI.*
La controversia concernente la rinnovazione tacita, per il periodo di quattro anni, del contratto di locazione d'immobile urbano adibito ad uso di abitazione (artt. 1 e 3 della legge n. 392 del 1978), instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1984 n. 399 (il cui art. 2 ha modificato l'art. 8 cod. proc. civ.), appartiene ratione valoris alla Competenza del tribunale, invece che del pretore, qualora la somma ottenuta cumulando (ai sensi dello art. 12 cod. proc. civ.) le pigioni del periodo controverso ecceda il limite di cinque milioni da detta legge posto alla Competenza per valore del pretore. (V 2247/81, mass n 413203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)