diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 36 del 22/11/1996 Ud. (dep. 09/01/1997) Rv. 207406 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 cod. proc. pen. che consente l'utilizzazione di prove assunte nel dibattimento di altro processo, nella specie di relazione di perizia - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207406-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 cod. proc. pen. che consente l'utilizzazione di prove assunte nel dibattimento di altro processo, nella specie una relazione di perizia, potendo questa essere acquisita se i soggetti, nei confronti dei quali la prova dovrà essere utilizzata, all'epoca dell'espletamento, non erano ancora oggetto di indagini. (V. Corte Cost. sent. 26 maggio 1994, n. 188).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)