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Sez. 3, Sentenza n. 43498 del 02/10/2012 Ud. (dep. 09/11/2012) Rv. 253767 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Perizia - Acquisizione - Previa audizione del perito - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253767-01

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L'acquisizione di una perizia disposta in altro procedimento civile o penale non è subordinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., al previo esame del perito che l'ha svolta, trovando la sua fonte di disciplina nel disposto dell'art. 238 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)