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Sez. 4, Sentenza n. 5750 del 09/11/1981 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154159 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - INFORTUNIO SUL LAVORO - ERRORE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154159-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - INFORTUNIO SUL LAVORO - ERRORE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*

Le norme di prevenzione antinfortunistica sono dettate anche allo scopo di evitare le conseguenze di possibili errori del lavoratore, errori che possono essere sia di carattere tecnico, che di matrice psico-fisica dovuti a possibile stanchezza o al mancato incameramento di dati mnemonici. (nella specie è stata ritenuta irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità del datore di lavoro, le circostanze che la vittima avesse, per errore mnemonico, non fissato un pannello che, caduto, provocava l'evento dannoso). (V mass n 152676 e massime ivi citate; (V mass n 133541 e massime ivi citate; (Conf mass n 089046).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)