Sez. 6, Sentenza n. 5896 del 18/12/1975 Ud. (dep. 14/05/1976) Rv. 133541 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - CONCORSO DEL LAVORATORE NELLA PRODUZIONE DELL'INFORTUNIO - RILEVANZA - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - CONCORSO DEL LAVORATORE NELLA PRODUZIONE DELL'INFORTUNIO - RILEVANZA - PRESUPPOSTI.*
Qualora vengano trasgredite le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro responsabili dell'infortunio che si avveri come conseguenza della trasgressione sono unicamente i datori di lavoro, dirigenti e preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, nonostante il concorso nella produzione dell'evento di colpe piu o meno lievi, per imprudenza o disattenzione, del lavoratore subordinato. Diverso e il caso in cui la condotta dello stesso lavoratore, negligente o imprudente si concreti nella violazione da parte sua di precise Disposizioni antinfortunistiche, perche allora - e soltanto allora - alla sanzione penale prevista potra aggiungersi come causa concorrente o determinante dell'evento, la colpa dell'infortunato, con eventuale esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)