Sez. 6, Sentenza n. 404 del 16/02/2006 Ud. (dep. 11/01/2007) Rv. 235717 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Decreto che dispone il giudizio - Successivo annullamento senza rinvio in sede di legittimità dell'ordinanza cautelare - Notifica del decreto ex art. 165 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusone.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
Deve ritenersi corretta la notifica, effettuata nelle forme previste per l'imputato latitante, del decreto che dispone il giudizio, quando dopo la sua pronuncia sia stata annullata senza rinvio in sede di legittimità l'ordinanza cautelare alla cui esecuzione l'imputato si era sottratto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)