Sez. 6, Sentenza n. 14239 del 15/12/2003 Ud. (dep. 15/04/2005) Rv. 231455 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - latitante | Arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali - Cessazione della latitanza - Notificazioni successive nelle forme previste per l'imputato latitante - Nullità - Condizioni - Necessità che il giudice procedente sia informato dell'arresto - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - latitante
L'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorchè effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato. (Nella specie la Corte ha escluso ogni invalidità in un caso nel quale il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., dopo la cattura dell'imputato all'estero ma nell'assenza di qualunque atto che documentasse la cognizione giudiziale del fatto al momento della notifica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)