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Sez. 2, Sentenza n. 271 del 13/01/1979 (Rv. 396344 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - PER GIUSTA CAUSA - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396344-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE - PER GIUSTA CAUSA - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il compenso spettante al professionista che sia receduto dal rapporto per giusta causa, a norma dell'art 2237 secondo comma cod civ, deve essere determinato secondo il criterio di gradualita delle fonti stabilito dall'art 2233 cod civ e quindi, in primo luogo, nella misura convenzionale, con i pattuiti sconti e "bonifici" e con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno, tale essendo il trattamento economico riservato al professionista nell'anzidetta ipotesi di recesso, non assimilabile a quella della sospensione dell'incarico ad opera del cliente, per la quale soltanto l'art 10 secondo comma della legge 2 marzo 1949 n 143 prevede il risarcimento del maggior danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)