Sez. 2, Sentenza n. 2342 del 21/04/1981 (Rv. 413093 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PATTUIZIONE TRA LE PARTI - VALIDITA - PERSISTENZA ANCHE NEL CASO DI RECESSO DEL CLIENTE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PATTUIZIONE TRA LE PARTI - VALIDITA - PERSISTENZA ANCHE NEL CASO DI RECESSO DEL CLIENTE.*
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del cliente, con l'unica conseguenza di determinare la riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata. (V 1760/80, mass n 405390; (V 271/79, mass n 396344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)