Sez. 3, Sentenza n. 38716 del 10/05/2018 Cc. (dep. 21/08/2018) Rv. 273834 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Annullamento senza rinvio dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale - Trasmissione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento - Omissione - Potere del giudice di merito di procedere d'ufficio alla correzione - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE
La pronunzia della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa in violazione del principio del contraddittorio, non preclude al giudice che ha emesso il provvedimento da correggere (nella specie, il tribunale del riesame) di riattivare d'ufficio la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. anche nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione, con la pronuncia di annullamento senza rinvio, abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti che, in quanto adempimento meramente esecutivo, può anche non essere menzionato nel provvedimento di annullamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)