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Sez. 3, Sentenza n. 47119 del 06/11/2003 Cc. (dep. 10/12/2003) Rv. 227637 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Errata indicazione del giudice di rinvio - Correzione di errore materiale della sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227637-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In tema di annullamento con rinvio della sentenza oggetto di impugnazione mediante ricorso per cassazione, qualora la Corte indichi erroneamente, quale giudice del rinvio, una diversa sezione della Corte d'appello in cui, invece, operi una sola sezione penale, può farsi luogo alla procedura di correzione dell'errore materiale per la designazione del giudice competente, vertendosi in ipotesi di mera irregolarità formale e di errore immediatamente rilevabile in virtù di un esame esteriore dell'atto senza la necessità di analizzare il contenuto della volontà in esso espresso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)