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Sez. 2, Sentenza n. 256 del 06/02/1970 (Rv. 345098 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345098-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI.*

L'infortunio in itinere - quello, cioe, che incolga al prestatore d'opera mentre si rechi al lavoro o ne torni -, essendo ricollegabile solo all'ipotesi di attivita connesse con la prestazione lavorativa, e indennizzabile solo a condizione che l'iter (inteso, questo, in senso lato e comprensivo, quindi, di ogni modalita del percorso) sia imposto al lavoratore senza possibilita di altra scelta, per precise esigenze aziendali, per modo che il rischio che esso comporti, di per se generico (in quanto non concernente, di massima, un'attivita lavorativa), diventi, nei riguardi del prestatore d'opera, tenuto ex necessitate ad affrontarlo, un rischio proprio della sua particolare prestazione di lavoro. (V 4003-69, massima n 344485 2821-69, massima n 342619 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)