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Sez. 2, Sentenza n. 2821 del 25/07/1969 (Rv. 342619 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - USO DI UN MEZZO PROPRIO DEL LAVORATORE SU DI UNA ARTERIA STRADALE NON ESCLUSIVA DEL POSTO DI LAVORO - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342619-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - USO DI UN MEZZO PROPRIO DEL LAVORATORE SU DI UNA ARTERIA STRADALE NON ESCLUSIVA DEL POSTO DI LAVORO - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*

L'infortunio in itinere puo ritenersi verificato in occasione di lavoro ed essere quindi compreso nella tutela assicurativa ai sensi dell'art. 2 RD 17 agosto 1935, n. 1765, ogniqualvolta l'attivita anteriore o successiva alle prestazioni di lavoro vere e proprie sia richiesta o necessitata o da particolari modalita di esecuzione imposte dal datore di lavoro, ovvero da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla facolta di scelta del lavoratore, sicche tra detta attivita ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto, idoneo a trasformare il rischio generico in quello specifico di lavoro. Tale infortunio in itinere, rientra peraltro nella tutela assicurativa sotto il profilo del rischio generico aggravato, nell'ipotesi che la via percorsa dal lavoratore, pur non conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, sia la unica che ad esso adduca, e che l'uso di un mezzo proprio da parte del lavoratore sia stato consentito o tollerato dal datore di lavoro sempreche al rischio gravante su qualsiasi utente della strada pubblica si aggiunga un quid pluris specificante, quale ad esempio la Mancanza di mezzi pubblici di linea ed il particolare bisogno - per la distanza dal posto di lavoro, per la impossibilita di una sistemazione in loco o per la natura delle mansioni espletate - di servizi di mezzo proprio. (V. 810-69, massima n. 339138 1273-67, massima n. 327808 239-67, massima n. 326018 2463-66, massima n. 324770 2019-66, massima n. 323941 1829-65).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)