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Sez. L, Sentenza n. 21293 del 06/10/2009 (Rv. 610619 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Aziende municipalizzate siciliane - Divieto ex art. 5 ter del d.l. n. 702 del 1978 di accordi aziendali comportanti erogazioni aggiuntive - Ambito temporale di applicabilità - Fino all' entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610619-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE

Il divieto per le aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano per il personale dipendente erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria, previsto, dall'art. 5-ter del d.l. n. 778 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 1979, fino all' entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, non trova applicazione per la Regione Siciliana, alla stregua dell'art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che ne ha escluso l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché della legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, che all'art. 1, comma 1, nel recepire i contenuti delle riforme nazionali in materia di autonomie locali, ha reso palese che, fino al detto recepimento, tale riforma, e la conseguente abrogazione del divieto di attribuzioni economiche, non potevano trovare applicazione nella Regione Siciliana.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 140 art. 1 com. 2, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)