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Sez. L, Sentenza n. 29926 del 22/12/2008 (Rv. 606153 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Divieto ex art. 5 "ter" d.l. n. 702 del 1978 di accordi aziendali comportanti erogazioni aggiuntive - Portata - Limiti - Regione Sicilia - Competenza esclusiva del legislatore regionale - Configurabilità - Esclusione - Competenza concorrente - Configurabilità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606153-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE

L'art. 5 ter legge n. 3 del 1979 (di conversione, con modifiche, del d.l. n. 778 del 1978) che, con decorrenza dal 1 marzo 1979, vieta, a pena di nullità, alle aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano per il personale dipendente erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria, è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa. Né può ritenersi, quanto alle aziende municipalizzate della Regione Sicilia (nella specie, l'AMAP S.p.a.), che all'applicazione della disposizione osti una competenza esclusiva in materia del legislatore regionale, che l'art. 14 dello Statuto siciliano limita ai rapporti di lavoro dei dipendenti regionali e non estende a quelli dei dipendenti degli enti locali e, tantomeno, delle aziende municipalizzate a partecipazione comunale, o una eventuale norma di competenza concorrente, che resta comunque subordinata ai principi ed interessi generali della legislazione dello Stato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva ricondotto il trattamento retributivo riconosciuto in misura superiore al massimo consentito ad un dirigente dell'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo tra quelli vietati ex art. 5 "ter", poichè detto trattamento retributivo, anche se realizzato con atti deliberativi "ad personam", costituiva diretta derivazione della contrattazione aziendale posta in essere in violazione del divieto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 art. 5 ter, Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)