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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 23 ottobre 1986, causa 321/85

Decisione
decisa il 1986-10-23
ECLI
ECLI:EU:C:1986:408

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 23 ottobre 1986 Nella causa 321/85, Hartmut Schwiering, dipendente temporaneo della Corte dei conti delle Comunità europee, domiciliato a Konz, Nachtigallenweg 5, Repubblica federale di Germania, rappresentato dall'aw. Dieter Rogalla, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34-B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Aimé Stoli e dal sig. Michael Becker, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, 29, rue Aldringen, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 2 agosto 1985 con cui la commissione giudicatrice del concorso interno CC/A/8/85 ha negato l'ammissione del ricorrente alle prove del concorso stesso, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: K. Riechenberg, f. f. amministratore vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 28 maggio 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 2 luglio 1986, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 1985, il sig. Hartmut Schwiering, dipendente temporaneo della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 2 agosto 1985 con cui la commissione giudicatrice del concorso interno CC/A/8/85 gli ha negato l'ammissione alle prove del concorso stesso.
punto 2
Il 24 giugno 1985 la Corte dei conti pubblicava il bando del concorso interno CC/A/8/85 onde coprire un posto di amministratore della carriera A7/A6. La natura delle mansioni consisteva nel provvedere, agli ordini di un superiore gerarchico, alla gestione dell'ufficio dell'amministrazione e nello svolgere compiti di concetto e di analisi nei settori di competenza di detto ufficio.
punto 3
Il punto VII del bando di concorso precisava che le candidature dovevano essere inviate all'ufficio del personale, accompagnate dalle pezze giustificative riguardanti gli studi e l'esperienza professionale. Il ricorrente inviava entro il termine l'atto di candidatura, unitamente a fotocopie delle pezze giustificative contenute nel suo fascicolo personale.
punto 4
Con lettera 2 agosto 1985 il presidente della commissione giudicatrice lo informava che la commissione non aveva potuto ammetterlo alle prove del concorso, per il fatto che l'atto di candidatura non era conforme a quanto stabilito dal punto VII del bando di concorso. Per « pezze giustificative » si dovrebbe infatti intendere vuoi l'originale, vuoi la copia debitamente autenticata. Orbene, nessuno dei documenti allegati all'atto di candidatura possedeva questo requisito.
punto 5
Dopo che il capo della divisione del personale della Corte dei conti aveva segnalato al presidente della commissione giudicatrice che varie decisioni negative gli sembravano viziate, tenuto conto dei requisiti prescritti nel bando di concorso, il presidente della commissione, con lettera 12 agosto 1985, comunicava allo Schwiering, come del resto ai tredici altri candidati non ammessi al concorso, che a norma dell'art. 2, dell'allegato III dello statuto egli poteva presentare, entro il 30 settembre 1985, eventuali osservazioni sul provvedimento di non ammissione. In questa lettera veniva inoltre precisato che la produzione di nuovi documenti non era ammessa.
punto 6
Con nota 4 ottobre 1985, l'autorità che ha il potere di nomina informava la commissione giudicatrice della propria interpretazione della nozione di « pezze giustificative »: « Per quanto riguarda le pezze giustificative, l'art. 2, 2° comma, dell'allegato III dello statuto, attribuisce alla commissione giudicatrice il potere di esigere dai candidati, in caso di dubbio, qualsiasi ulteriore documento o informazione. Trattandosi nella fattispecie di un concorso interno al quale partecipava un numero limitato di candidati (14), fra cui un certo numero di dipendenti di ruolo, l'obbligo ben compreso di assistenza obbliga la commissione giudicatrice a valersi di queste disposizioni. A parte ciò, a differenza dei bandi di concorso generali, il bando di concorso di cui trattasi non esige l'esibizione, in questa fase del procedimento, di originali o di documenti autenticati. »
punto 7
Malgrado questa nota e la domanda in data 22 agosto 1985 con cui lo Schwiering chiedeva al presidente della commissione giudicatrice di riesaminare la decisione di non ammetterlo al concorso, la commissione, con decisione 28 ottobre 1985, confermava per gli stessi motivi la decisione 2 agosto 1985 con cui negava allo Schwiering l'ammissione al concorso. Appunto questa decisione costituisce oggetto del presente ricorso.
punto 8
Il ricorrente sostiene di possedere tutti i requisiti per l'ammissione al concorso e che la commissione giudicatrice ha respinto la sua candidatura interpretando in modo errato la nozione di « pezze giustificative », del resto inconsueta nel diritto del pubblico impiego, nel senso di « originale » o di « copia autenticata ». Di conseguenza, la commissione giudicatrice avrebbe trasgredito l'obbligo di assistenza nei confronti dei dipendenti delle istituzioni, dato che l'art. 2, dell'allegato III, dello statuto le consentiva, in caso di dubbio, di chiedere che i documenti fotocopiati prodotti fossero autenticati. Perciò del pari a torto la commissione giudicatrice, nella decisione 28 ottobre 1985, avrebbe omesso di modificare la decisione iniziale 2 agosto 1985, malgrado le osservazioni fatte dal ricorrente nella lettera 22 agosto 1985 e le informazioni fornite dall'autorità che ha il potere di nomina.
punto 9
La Corte dei conti assume che il ricorso va accolto. Le considerazioni svolte dalla commissione giudicatrice nelle lettere inviate al ricorrente il 2 agosto e il 28 ottobre 1985 sarebbero infatti giuridicamente infondate, tenuto conto delle condizioni poste dal bando di concorso, della lettera del ricorrente in data 22 agosto 1985 e della posizione chiaramente assunta dall'autorità che ha il potere di nomina nella nota 4 ottobre 1985.
punto 10
La Corte dei conti deduce inoltre di aver preso in considerazione la possibilità di annullare direttamente le decisioni di non ammissione al concorso manifestamente viziate da gravi errori e di demandare ad una nuova commissione giudicatrice il riesame delle condizioni di ammissione. Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza costante della Corte, essa è giunta alla conclusione che l'autorità che ha il potere di nomina non può annullare né modificare i provvedimenti della commissione giudicatrice. Questa situazione sarebbe poco soddisfacente.
punto 11
Va rilevato anzitutto, a proposito di questa osservazione della Corte dei conti, che secondo la costante giurisprudenza della Corte basata sull'osservanza dell'indipendenza delle commissioni giudicatrici, l'istituzione non può annullare né modificare il provvedimento adottato dalla commissione (sentenza 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, 44/71, Racc. pag. 427; sentenza 26 febbraio 1981, Authié/Commissione, 34/80, Racc. pag. 665; sentenza 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, Race. pag. 2421).
punto 12
Tuttavia nell'esercizio dei propri poteri l'autorità che ha il potere di nomina deve adottare provvedimenti che non siano illegittimi. Essa non può quindi essere vincolata da decisioni della commissione giudicatrice la cui illegittimità possa inficiare, di conseguenza, i propri provvedimenti.
punto 13
È questo il motivo per cui l'autorità che ha il potere di nomina, qualora ritenga, come nel caso in esame, che il rifiuto o i rifiuti di ammissione al concorso siano stati illegittimamente opposti dalla commissione giudicatrice a dei candidati e che il concorso nel suo complesso sia viziato a causa di ciò, si trova nell'impossibilità di procedere alla nomina di un candidato. Essa deve in tal caso accertare questa situazione mediante provvedimento motivato e ricominciare daccapo il concorso con un nuovo bando e con l'eventuale nomina di una nuova commissione giudicatrice. In mancanza di un provvedimento siffatto dell'autorità che ha il potere di nomina, spetta alla Corte, su ricorso degli interessati, il pronunziarsi direttamente sulla legittimità del provvedimento della commissione giudicatrice.
punto 14
Circa la legittimità della decisione di non ammettere al concorso adottata nel nostro caso dalla commissione giudicatrice, va rilevato che il punto VII del bando del concorso interno CC/A/8/85 dispone che « (...) saranno presi in considerazione solo gli atti di candidatura (...) accompagnati dalle pezze giustificative riguardanti gli studi e l'esperienza professionale (...) ».
punto 15
In forza di queste disposizioni, la commissione giudicatrice ha ritenuto che le « pezze giustificative riguardanti gli studi e l'esperienza professionale » potessero essere unicamente gli originali o le copie degli originali debitamente autenticate ed altresì che non le fosse possibile chiedere al ricorrente di completare la pratica esibendo detti documenti dopo il deposito dell'atto di candidatura.
punto 16
Sul primo punto la commissione giudicatrice, onde eliminare qualsiasi rischio di frode, ha avuto ragione di esigere che le dichiarazioni dei candidati relative agli studi o all'esperienza professionale fossero suffragate da originali o da copie autenticate dagli stessi.
punto 17
Appare viceversa del tutto ingiustificato il divieto fatto al candidato di completare, producendo gli originali o le copie autenticate degli stessi, l'atto di candidatura in un primo tempo accompagnato da semplici fotocopie.
punto 18
Va ricordato infatti che, come la Corte ha affermato nelle sentenze 28 maggio 1980 (Kuhner/Commissione, 33 e 75/79, Racc. pag. 1677) e 9 dicembre 1982 (Plug/Commissione, 191/81, Racc. pag. 4229), pur non essendo nominato nello statuto del personale, l'obbligo di assistenza che incombe all'amministrazione nei confronti dei dipendenti, il quale vale del pari per la commissione giudicatrice di un concorso, rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra le pubbliche autorità ed i pubblici impiegati. Questo obbligo come pure il principio di sana amministrazione implicano in particolare che, qualora si pronunzi sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve prendere in considerazione il complesso degli aspetti che possono influire sulla decisione e, nel far ciò, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente.
punto 19
Orbene, l'art. 2, 2° comma, dell'allegato III, dello statuto, riguardante la procedura di concorso, a norma del quale ai candidati « può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementari », consente appunto alla commissione giudicatrice, qualora abbia dei dubbi, di esigere la produzione dei documenti che consideri utili, nella forma che le paia opportuna.
punto 20
Ne consegue che, se il bando di concorso prescrive, senza ulteriori precisazioni, l'esibizione di « pezze giustificative », la commissione giudicatrice, dopo aver interpretato questa nozione in senso stretto come equivalente ad « originale o fotocopia autenticata », se non vuole trasgredire i principi sopra enunziati non può escludere un candidato senza averlo posto in grado di produrre le ulteriori pezze giustificative atte a completare la candidatura. Ciò vale in particolare qualora si tratti, come nel nostro caso, di un concorso interno al quale partecipi un numero limitato di candidati.
punto 21
Pertanto, vanno annullate le decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985 con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente.

SENTENZA › Sulle spese

punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Date le circostanze, benché abbia concluso per l'accoglimento del ricorso la Corte dei conti non può non essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione) dichiara e statuisce: 1) Sono annullate le decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985 della commissione giudicatrice del concorso CC/A/8/85 con cui il sig. Schwiering è stato escluso dal concorso. 2) La Corte dei conti sopporterà tutte le spese di causa.

Firme

Galmot Everling Moitinho de Almeida Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 ottobre 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione Y. Galmot

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