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Sez. L, Sentenza n. 1911 del 22/03/1984 (Rv. 433983 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DISCIPLINA EX ART. 30 TER DEL D.L. N.55/1983 - GIUDIZI PENDENTI AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DEI VALORI - CAPITALE CORRISPETTIVI AI BENEFICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE N.336/1970 OVVERO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME GIÀ PAGATE ALLO STESSO TITOLO - ESTINZIONE D'UFFICIO - CONTROVERSIE INSTAURATE CONTRO GLI ENTI PREVIDENZIALI DA PARTE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI BENEFICI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433983-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DISCIPLINA EX ART. 30 TER DEL D.L. N.55/1983 - GIUDIZI PENDENTI AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DEI VALORI - CAPITALE CORRISPETTIVI AI BENEFICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE N.336/1970 OVVERO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME GIÀ PAGATE ALLO STESSO TITOLO - ESTINZIONE D'UFFICIO - CONTROVERSIE INSTAURATE CONTRO GLI ENTI PREVIDENZIALI DA PARTE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI BENEFICI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La disposizione dell'art. 30 ter del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) - la quale, nel testo aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, stabilisce che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori-capitale corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti" - si ricollega all'art. 30 bis dello stesso decreto (che, con l'aggiunta di un comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971, dispone in ordine al modo con cui gli enti, istituti o aziende datori di lavoro debbono far fronte all'Onere finanziario conseguente all'applicazione dei benefici stessi) e, pertanto, si riferisce solo alle cause intercorrenti fra gli enti datori di lavoro e quelli previdenziali, tenuti all'erogazione dei benefici, e non anche alle controversie instaurate contro questi ultimi da parte dei soggetti aventi diritto ai benefici.*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 ter, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)